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01/10/ 2018

Riforma dell'ordinamento penitenziario. Il Consiglio dei Ministri approva i testi definitivi per i decreti legislativi

Nella seduta del 27 settembre 2018 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, ha approvato, in esame definitivo, cinque decreti legislativi che introducono nuove disposizioni relative all’ordinamento penitenziario, alla disciplina del casellario giudiziale, a quella delle spese di giustizia funzionali alle operazioni di intercettazione e all’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.

Si tratta di decreti che il Governo ha approvato nell'esercizio dei poteri di delega legislativa conferitegli attraverso il c. 82 dell'art. 1 della legge n. 103 del 23 giugno 2017 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario).

Il comunicato stampa diffuso dal Governo e disponibile in linea nel sito web dello stesso, precisa che i testi approvati riguardano:

  1. Ordinamento penitenziario – assistenza sanitaria, procedimenti e vita penitenziaria.
    Riforma dell’ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103.
    Il decreto introduce disposizioni volte a modificare l’ordinamento penitenziario, con particolare riguardo all’assistenza sanitaria, alla semplificazione dei procedimenti per le decisioni di competenza del magistrato e del Tribunale di sorveglianza, nonché alle disposizioni in tema di vita penitenziaria.
    Il testo approvato fa seguito ai pareri contrari espressi dalle competenti Commissioni parlamentari circa il precedente assetto complessivo della riforma ed è contrassegnato, in particolare, dalla scelta di mancata attuazione della delega nella parte volta alla facilitazione dell’accesso alle misure alternative e alla eliminazione di automatismi preclusivi alle misure alternative alla detenzione in carcere.
    In tema di assistenza sanitaria in carcere, la revisione tiene conto dell’esigenza di risposta alle nuove necessità di tutela della salute e afferma in modo chiaro il diritto di detenuti e internati a prestazioni sanitarie tempestive e appropriate.
    Si interviene poi sulle norme che disciplinano il procedimento di sorveglianza, in funzione di una sua complessiva accelerazione.
    Infine, si introducono specifiche norme volte a rafforzare i diritti di detenuti e internati, con particolare riguardo al principio di imparzialità dell’amministrazione carceraria e al contrasto a ogni forma di discriminazione, ivi comprese le discriminazioni dovute al genere o all’orientamento sessuale.

  2. Ordinamento penitenziario – vita detentiva e lavoro.
    Riforma dell’ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103.
    Il testo concretizza, in particolare, le disposizioni relative:
    - all’incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento, nonché alla maggiore valorizzazione del volontariato, sia all’interno del carcere sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna;
    - al miglioramento della vita carceraria, attraverso la previsione di norme volte al rispetto della dignità umana mediante la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna.

  3. Casellario giudiziale.
    Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103.
    Il decreto adegua la disciplina del casellario alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale e nel diritto dell’Unione europea in materia di protezione dei dati personali, con l’obiettivo della semplificazione del procedimento e della riduzione degli adempimenti amministrativi.

  4. Spese per le operazioni di intercettazione.
    Disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione, in attuazione dell’articolo 1, comma 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103.
    Il decreto interviene in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, anche al fine di velocizzare le operazioni di pagamento. In particolare, chiarisce che la competenza di emettere il decreto con il quale vengono liquidate le spese sia del magistrato dell’ufficio del pubblico ministero che ha eseguito o richiesto l’autorizzazione a disporre le intercettazioni.

  5. Esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.
    Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103.
    Il decreto riforma l’ordinamento penitenziario per le parti relative all’esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni e dei giovani adulti (al di sotto dei 25 anni), con particolare riferimento al peculiare percorso educativo e di reinserimento sociale.
    In particolare, il testo introduce elementi innovativi in merito alle misure penali di comunità e un modello penitenziario che guardi all’individualizzazione del trattamento, con l’obiettivo di delineare un’esecuzione penale che ricorra alla detenzione nei casi in cui non è possibile contemperare le esistenze di sicurezza e sanzionatorie con le istanze pedagogiche.  

Affinché i testi licenziati dal Governo divengano diritto vigente, devono essere emanati dal Presidente della Repubblica e quindi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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