17/2/ 2021
Nella Regione del Veneto l'istituzione di una figura di garanzia con competenze in tema di diritti delle persone ristrette nella libertà personale, avviene - per la prima volta - attraverso l’art. 63 dello Statuto (legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1).
In tale articolo, la figura di garanzia prende il nome di GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA (cfr. co. 1 art. 63 cit.) e tra le finalità che le vengono attribuite, vi è anche quella di promuovere, proteggere e facilitare il perseguimento dei diritti delle persone private della libertà personale (cfr. co. 1 lett. b, art. 63 cit.).
Sulla base dell’art. 63 dello Statuto e in attuazione delle previsioni in esso contenute, la successiva legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 “Garante regionale dei diritti della persona” ha fissato i criteri e i requisiti per la nomina del Garante e ne ha specificato le funzioni, i poteri e i criteri di azione sia in generale, sia con riferimento a ciascuno dei tre distinti ambiti di competenza.
Le funzioni a garanzia dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in particolare, sono specificate all’art. 14 della legge regionale appena ricordata.
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