04/9/ 2015
Le funzioni di garanzia a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale sono definite all'art. 14 della Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 (Garante regione dei diritti della persona), secondo il testo di seguito riportato.
L.R. 37/2013 Art. 14 - Funzioni a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
1. Il Garante, fatte salve le funzioni delle amministrazioni competenti ai sensi della legislazione nazionale vigente ed attraverso forme di collaborazione con esse, opera a favore delle persone detenute negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei servizi dei centri per la giustizia minorile, nei centri di identificazione ed espulsione, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché delle persone private a qualsiasi titolo della libertà personale.
2. Nello svolgimento delle funzioni di garanzia il Garante: