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04/9/ 2015

Funzioni e competenze del Garante regionale delle persone ristrette nella libertà personale

Le funzioni di garanzia a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale sono definite all'art. 14 della Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 (Garante regione dei diritti della persona), secondo il testo di seguito riportato.

L.R. 37/2013
Art. 14 - Funzioni a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

1. Il Garante, fatte salve le funzioni delle amministrazioni competenti ai sensi della legislazione nazionale vigente ed attraverso forme di collaborazione con esse, opera a favore delle persone detenute negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei servizi dei centri per la giustizia minorile, nei centri di identificazione ed espulsione, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché delle persone private a qualsiasi titolo della libertà personale.

2. Nello svolgimento delle funzioni di garanzia il Garante:

  • a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui al comma 1 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione, alla formazione professionale, al reinserimento sociale e lavorativo;
  • b) sollecita le amministrazioni competenti affinché assumano le iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
  • c) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, a carico delle persone di cui al comma 1, su indicazione sia dei soggetti interessati, sia di associazioni od organizzazioni non governative che svolgano una attività inerente a quanto segnalato;
  • d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;
  • e) comunica con le persone di cui al comma 1 e accede ai luoghi e agli istituti ove esse si trovano, ai sensi dell’articolo 67, primo comma, lettera l-bis), della legge 26 luglio 1975, n. 354 “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e successive modificazioni;
  • f) propone agli organi regionali interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui al comma 1;
  • g) propone alla Giunta regionale iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali;
  • h) promuove iniziative di collaborazione, di studio e di confronto sui temi attinenti ai diritti umani e all’esecuzione delle pene.